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In questa pagina sono disponibili tutte le informazioni inerenti il tirocinio pratico-valutativo per l’esame di Stato (TPVES) svolto durante il percorso di studi (pre-laurea), valido ai fini del conseguimento della laurea con abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo.

La prima parte è una sintesi rapida. La seconda parte è una spiegazione estesa con la normativa di riferimento.
In fondo è possibile trovare tutta la modulistica necessaria.
Per chi legge per la prima volta questa pagina, è consigliato di leggere tutto.

Informazioni sintetiche FONDAMENTALI:

Chi può svolgere il tirocinio abilitante pre-laurea?

  • Chiunque si sia iscritta/o al corso di laurea magistrale (o specialistico) in Medicina e Chirurgia.
  • Chi, invece, si sia iscritta/o al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dall’a.a. 2020/2021 in poi potrà in futuro svolgere il TPVES solo in modalità pre-laurea
  • Qualora non si fosse interessate/i alla modalità pre-laurea, è possibile svolgere il TPVES in modalità post-laurea. Questa opzione non richiede alcuna scelta attiva.

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Quando è possibile iniziare il tirocinio pre-laurea?

  • Solo una volta verbalizzati tutti gli esami dei primi quattro anni (idoneità escluse) e comunque non prima di essere iscritti al V anno.
  • Il tirocinio in medicina generale può essere svolto solo a partire dall’iscrizione al sesto anno.

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Cosa è necessario fare per iniziare?

    • Compilare le domande online nel sito web CdL.
    • Presentare il piano di tirocinio al Presidente del CdL durante l’orario di ricevimento, per discuterlo ed approvarlo; per la sede di Terni, inviare
      il modulo al Presidente per e-mail (vedi dettagli nella seconda parte).
    • Una volta ottenuta l’approvazione, ritirare i libretti (che sono 3, uno per area) presso la Segreteria Didattica.
    • Compilare i libretti-diari per la propria parte, farli compilare ai propri tutor e consegnarli alla Segreteria Didattica una volta completati, in tempo
      utile prima della seduta di laurea.
    • Prima della laurea, bisognerà fare una domanda per modificare il proprio piano di studi per adattarlo al nuovo ordinamento.
    • Attenzione: a causa della pandemia da Sars-Cov-2, per poter accedere ai reparti ospedalieri e svolgere il tirocinio è necessario aver eseguito
      non oltre 3 giorni prima dell’ingresso in reparto un tampone per la ricerca di Sars-Cov-2 che deve essere risultato negativo. Per prenotare il tampone
      inviare la richiesta compilando il modulo online nel sito del Corso o con email alla Segreteria Didattica cdl-unico.medchir@unipg.it.
    • In aggiunta, è necessario aver completato il corso FAD offerto dalla FNOMCeO sulla piattaforma FadInMed (https://www.fadinmed.it/), sulla pandemia
      da Sars-Cov-2.

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    Come compilare i libretti-diari?

    • Il tirocinante riporterà nello spazio apposito del libretto le ore e l’attività svolta.
    • La certificazione della frequenza e la valutazione del tirocinante avvengono sotto la diretta responsabilità del Tutor di Reparto, che può essere un docente universitario o un dirigente medico della struttura frequentata dal tirocinante o un medico di Medicina Generale.
    • il Tutor Coordinatore è il docente universitario, Direttore di Struttura dell’Ospedale, il quale dovrà eseguire una valutazione finale complessiva, nella sua sezione apposita.
    • L’Ordine dei Medici, attraverso un suo rappresentante, dovrà approvare il percorso di tirocinio nella fase pre-laurea o in sede di laurea.

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    Come funziona il tirocinio telematico?

    • Nello Stato d’Emergenza Nazionale (aggiornamento a 11/2020: è in vigore fino al 31 gennaio 2021) il tirocinio telematico può sostituire il tirocinio in presenza fisica,
      sia di natura curricolare e professionalizzante che pratico-valutativo (TPVES). Per poterlo svolgere è necessario si venga assegnati ad un tutor
      da parte del Corso di laurea, previa compilazione del relativo questionario.
    • Ai fini dello svolgimento del TPVES, sia pre-laurea che post-laurea, il numero di ore che è possibile svolgere in modalità telematica
      è definito dal Corso di laurea
      in funzione della situazione epidemiologica locale, in accordo con l’Ordine dei Medici.
    • Le ore svolte in modalità telematica devono essere registrate negli appositi libretti-diari secondo le indicazioni del tutor, che valuterà il valore orario delle attività svolte.
      E’ necessario che venga indicato il numero di ore svolte (e non la fascia oraria nel quale le si è svolte), la data e l’indicazione “tirocinio telematico”.
    • Le ore di tirocinio svolte con corsi FAD devono essere registrate nel libretto-diario dell’area di Medicina Generale. E’ necessario allegare al libretto-diario
      il certificato stampato di avvenuto superamento del corso FAD rilasciato dal sito web FadInMed.


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      E’ possibile svolgere il TPVES durante periodi di mobilità internazionale?

    • Sì, è possibile convalidare attività di tirocinio ai fini di TPVES durante progetti di Erasmus per motivi di studio (Erasmus +), Erasums Traineeship, Accordi Quadro
      Internazionali e scambi SISM
      , ma solo se di area clinica (non laboratorio).
    • Per tali progetti valgono le medesime regole del TPVES in Italia. In particolare va ricordato che è necessario aver sostenuto tutti gli esami dei primi quattro
      anni di corso ed elaborare la domanda di tirocinio pre-laurea.
    • Il tirocinio può essere convalidato solo per le aree Medica e Chirurgica ed il numero massimo di CFU convalidabili è di 3 CFU per area (dunque 6 CFU totali).
      La richiesta di convalida ai fini del TPVES va espressamente eseguita ed indicata nel Learning Agreement.
    • E’ necessario individuare una/un tutor (Tutor di Reparto) nell’ambito dello staff della sede estera. Questa/o tutor dovrà compilare e trasmettere per e-mail la
      valutazione del tirocinante sul libretto-diario di tirocinio, tradotto in lingua inglese, che verrà fornito direttamente al tutor stesso dal corso di laurea.
    • Resta ferma la necessità di valutazione finale complessiva da parte del Tutor Coordinatore, che deve essere un docente universitario di Perugia/Terni, Direttore
      di Struttura Complessa.

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    Di seguito vengono riportati alcuni dettagli e i riferimenti normativi.
    E’ caldamente consigliata la lettura di TUTTO!

    Tutte le studentesse e gli studenti iscritte/i al corso di laurea magistrale (o specialistico) a ciclo unico in Medicina e Chirurgia entro l'A.A. 2019/2020 (compreso), possono conseguire il titolo di laurea con o senza l’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo. L’eventuale scelta di ottenere l’abilitazione insieme al titolo di laurea (laurea abilitante) richiede lo svolgimento del TPVES con modalità pre-laurea (quindi durante il percorso di studio) e deve essere esplicitata prima della fine del percorso stesso, in tempi utili al conseguimento del titolo di laurea. In particolare, è necessario modificare il proprio piano di studi per adattarlo al nuovo ordinamento, attraverso apposito modulo online disponibile sul sito web del corso di laurea. Chiunque non voglia svolgere il TPVES pre-laurea e voglia invece svolgerlo post-laurea, non deve presentare alcuna richiesta.
    Chi, invece, si iscrive al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dall’a.a. 2020/2021 (compreso) in poi, non dovrà in futuro esplicitare modifiche al proprio ordinamento, essendo già previsto da quest’ultimo lo svolgimento del TPVES solo con modalità pre-laurea.

    Normativa
    Come indicato nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf), al Titolo III, Capo I, Art. 102, Comma 1 afferma Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.Ma, continua:Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

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    Tirocinio Pratico-Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES)

    Il Tirocinio Pratico-Valutativo per l’Esame di Stato (TPVES) è in sé stesso esame di Stato e unica componente della prova per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo, essendo stato abolito l’esame scritto. Esso consiste in 15 CFU di attività di tirocinio, a cui corrispondono almeno 300 ore di tirocinio e non oltre 75 ore di studio individuale. 10 di questi CFU vengono svolti nei reparti ospedalieri, 5 nei reparti di area Medica e 5 in quelli di area Chirurgica. I restanti 5 CFU vengono svolti sotto la guida di medici di Medicina Generale accreditati per lo svolgimento di attività di tutor. La lista dei medici di medicina generale accreditati per il 2020 è disponibile ai link:

    sede di PERUGIA
    https://www.unipg.it/files/pagine/874/elenco_tutori_mmg_perugia_nomina_rettore_2020.pdf
    sede di TERNI
    https://www.unipg.it/files/pagine/874/elenco_tutori_mmg_terni_nomina_rettore.pdf

    Attenzione: la lista può variare di anno in anno.

    Il TPVES pre-laurea nelle aree medica e chirurgica può essere svolto anche non continuativamente, vale a dire che i 5 CFU per area non devono necessariamente essere svolti di seguito.
    Per poter iniziare a svolgere il TPVES è necessario essere iscritti al V anno ed aver sostenuto tutti gli esami dei corsi fino al IV anno compreso, eccezion fatta per le idoneità. Inoltre è possibile iniziare a svolgere il TPVES di area di Medicina Generale solo a partire dall’iscrizione al VI anno.
    Per gli studenti che hanno sostenuto gli esami in Erasmus è accettato il Transcript of Record come prova del superamento degli esami dei primi quattro anni.
    Per poter avviare il proprio percorso di TPVES è necessario formulare una domanda di tirocinio.

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    Domanda di tirocinio

    Le domande necessarie sono 2: una per le aree Medica e Chirurgica, una per l'area di Medicina Generale.
    Nella compilazione della prima domanda viene richiesta la stesura di un piano di tirocinio. I 5 CFU/area possono essere svolti in un singolo reparto o in reparti multipli, fino a 5 (1CFU/reparto). Tuttavia, dovendo il tirocinio fornire una preparazione generale, dovranno essere inclusi necessariamente reparti che forniscano una visione d’insieme e non esclusivamente specialistica, quindi nell’area, rispettivamente della Medicina Interna e della Chirurgica Generale. Si dovrà tenere presente che il piano generale di tirocinio di ciascuna area, Medica e Chirurgica, dovrà essere approvato da un Tutor Coordinatore che è un docente universitario, Direttore di Struttura dell’Ospedale, il quale dovrà eseguire una valutazione finale complessiva. Inoltre l’intero percorso deve essere approvato dall’Ordine dei Medici, attraverso un suo rappresentante, nella fase pre-laurea o in sede di laurea.
    Possono essere scelte discipline cliniche di qualsiasi anno di corso. Tuttavia, se si scelgono tirocini di discipline di cui si siano già acquisiti i CFU (ad esempio del terzo e quarto anno), i tirocini dovranno comunque essere di nuovo sostenuti e si terminerà il Corso con CFU aggiuntivi rispetto ai normali 360 totali. Nella richiesta di cambio di ordinamento è quindi inserita l’accettazione dell’acquisizione di eventuali CFU aggiuntivi. 

    Attenzione: per poter svolgere il tirocinio TPVES pre-laurea è necessario il pagamento alcuni contributi, riportati nella sezione "ABILITAZIONE" del sito web del CdL, al seguente percorso: "SEZIONE PERUGIA" > "ABILITAZIONE". Tali contributi sono necessari per ottenere l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo. Alla domanda dovrà essere allegata prova dell’avvenuto pagamento.

    Una volta presentato il piano, discusso e approvato da parte del Presidente, è il corso di laurea a fornire alle/agli studentesse/studenti i libretti per la registrazione e la valutazione del TPVES, che sono 3: uno per area.
    In seguito al ritiro è necessario inviare una email di certificazione di avvenuto ritiro avente oggetto “Certificazione ritiro libretto” e testo le seguenti caratteristiche: nome, cognome, matricola, indirizzo mail istituzionale (@studenti.unipg.it) e numero di cellulare. L’indirizzo a cui inviare l’email è:
    cdl-unico.medchir@unipg.it
    .

    Attenzione: se è necessario modificare il piano, è opportuno notificarlo al Presidente del Corso, il quale darà eventuale approvazione.

    Il tirocinante riporterà nello spazio apposito del libretto le ore e l’attività svolta. La certificazione della frequenza e la valutazione del tirocinante avvengono sotto la diretta responsabilità del Tutor di Reparto, che può essere un docente universitario o un dirigente medico della struttura frequentata dal tirocinante o un medico di Medicina Generale. Il Tutor Responsabile farà, al termine del percorso di area, una sintesi delle valutazioni, che riporterà negli spazi appositi, e certificherà l’idoneità del tirocinante. Una volta registrate tutte le ore e ricevute tutte le relative valutazioni, con tutte le opportune firme e dati richiesti, i libretti-diari vanno consegnati alla Segreteria Didattica prima della seduta di laurea.

    E’ caldamente consigliato di consegnarli almeno 5 giorni prima la seduta di laurea.

    Gli orari di ricevimento del Presidente sono riportati nell’apposita sezione "CONTATTI" del sito web del CdL, al seguente percorso:
    "SEZIONE PERUGIA" > "CONTATTI".

    Normativa
    Si riporta anche il D.M. 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”, pubblicato in GU Serie Generale n.126 del 01-06-2018 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/01/126/sg/pdf), in particolare l’Art. 3 richiamato dal D.L. 17 marzo 2020 di cui sopra: “1. Il tirocinio pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. L’accertamento è effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie più aggiornate ed internazionalmente riconosciute.
    2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall’ordinamento della sede dell’università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.
    3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.
    4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
    5. […] Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
    6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest’ultimo periodo deve svolgersi presso l’ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’università e l’Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.
    7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.
    8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d’idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.

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    TPVES durante progetti di mobilità internazionale

    E’ possibile svolgere attività di tirocinio valide ai fini del TPVES durante un progetto di mobilità internazionale, inclusi Erasmus per motivi di studio (Erasmus+), Erasmus Traineeship, Accordi Quadro Internazionali e scambi SISM, ma solo se di area clinica (non laboratorio). Per tali progetti valgono le medesime regole del TPVES in Italia. Per tali progetti valgono le medesime regole del TPVES in Italia. In particolare va ricordato che è necessario aver sostenuto tutti gli esami dei primi quattro anni di corso ed elaborare la domanda di tirocinio pre-laurea.
    Il tirocinio può essere convalidato solo per le aree Medica e Chirurgica ed il numero massimo di CFU convalidabili è di 3 CFU per area (dunque 6 CFU totali). E’ necessario individuare una/un tutor, con funzione di Tutor di Reparto, nell’ambito dello staff della sede estera. Questa/o tutor dovrà compilare e trasmettere per e-mail la valutazione del tirocinante sul libretto-diario di tirocinio. Quest’ultimo è diverso da quello italiano, poiché tradotto in lingua inglese e viene fornito direttamente al tutor della sede estera da parte del corso di laura, previa domanda di piano di tirocinio. Resta ferma la necessità che la valutazione finale complessiva venga operata da parte del Tutor Coordinatore, che deve essere un docente universitario di Perugia/Terni, Direttore di Struttura Complessa (e non della sede estera).
    Il libretto-diario in lingua inglese va allegato al libretto-diario italiano all’atto della consegna alla Segreteria Didattica, all’esaurimento di tutte le attività del TPVES prima della laurea.

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    Informazioni relative all'attuale pandemia da Sars-Cov-2

    A causa della pandemia da Sars-Cov-2, per poter accedere ai reparti ospedalieri e svolgere il tirocinio è necessario aver eseguito non oltre 3 giorni prima dell’ingresso in reparto un tampone per la ricerca di Sars-Cov-2 che deve essere risultato negativo. In aggiunta a ciò è altrettanto necessario aver completato il corso FAD offerto dalla FNOMCeO sulla piattaforma FadInMed (https://www.fadinmed.it/), sulla pandemia da Sars-Cov-2. Per accedere ai corsi FAD è necessario che per il codice fiscale del tirocinante sia attivato l’accesso da parte della FNOMCeO. A questo fine il codice fiscale dovrà essere comunicato al Corso di Laurea. Per prenotare il tampone inviare la richiesta con apposito modulo online reperibile nel sito del Corso o con email alla Segreteria Didattica 
    cdl-unico.medchir@unipg.it
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    Accanto a quanto sopra, a seconda della contingenza, è possibile vengano attivati tirocini con modalità telematica. Per informazioni sul tema, leggere la sezione dedicata.

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    Tirocinio con modalità telematica

    Il tirocinio telematico può sostituire il tirocinio in presenza fisica, sia di natura curricolare e professionalizzante che pratico-valutativo (TPVES). Ciò è possibile fintantoché risulti attivo lo Stato di Emergenza Nazionale, come riportato nel D.M. 12/2020 pubblicato dal MUR, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021 (aggiornamento al 11/2020). Per poter svolgere il tirocinio telematico è necessario si venga assegnati ad una/un tutor, che propone ed elabora attività telematiche dedicate. Ad essa/o vengono assegnate/i le/gli studentesse/studenti dal corso di laurea, previa compilazione del relativo questionario, riportato nella modulistica sottostante.
    Ai fini dello svolgimento del TPVES, sia pre-laurea che post-laurea, il numero di ore che è possibile svolgere in modalità telematica è definito dal corso di laurea. La normativa attuale non pone un limite alla quota massima di ore di tirocinio telematico, ma il corso di laurea si riserva la possibilità di stabilirne una in funzione della situazione epidemiologica locale e della conseguente pressione sulle strutture ospedaliere. Inoltre, dato che i percorsi di tirocinio devono essere approvati da un rappresentante dell’Ordine dei Medici, le proporzioni minime del tirocinio in presenza verranno concordate con l’Ordine stesso.
    Le ore svolte in modalità telematica devono essere registrate negli appositi libretti-diari. E’ necessario che venga indicato il numero di ore svolte (e non la fascia oraria nella quale si è svolta l’attività) secondo le indicazioni stabilite dal tutor, che attribuirà un valore orario alle attività svolte. Dovrà essere indicata anche la data di svolgimento e l’indicazione “tirocinio telematico” con a seguire l’attività eseguita.
    Le ore di tirocinio svolte con corsi FAD devono essere registrate nel libretto-diario dell’area di medicina generale. Il valore in ore delle attività svolte viene indicato dal sito web FadInMed. Per l’area di Medicina Generale, in corso di pandemia, il 50% del tirocinio può essere svolto tramite i corsi FAD messi a disposizione dalla FNOMCeO.
    Prima della consegna del libretto-diario è necessario allegare allo stesso il certificato stampato di avvenuto superamento del corso FAD, rilasciato dal sito web FadInMed (è un file .pdf scaricabile).

    Normativa
    Come indicato nel D.M. (del MUR) 9 aprile 2020, n. 12 “Disciplina per modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria” (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-9-aprile-2020-n-12-recante-la-disciplina-per-modalita-alternative-di-svolgimento-dei-tirocini-pratici-necessari-per-abilitare-i-m), all’Art. 1: “1. Gli atenei sonoautorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del d.m. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a distanza.
    2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 445/2001 e dall’art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 58/2018.
    3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale).
    4. Ciascun ateneo, in accordo con l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale.
    5. Qualora non sia reperibile per l’ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.

    Nell’Art. 3, Comma 1, vengono invece citate le attività di volontariato: Le eventuali attività di volontariato in supporto emergenziale nell’ambito delle strutture sanitarie, svolte dagli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea in professioni sanitarie, opportunamente certificate, sono valutabili dagli atenei, nell’ambito della propria autonomia didattica, in termini di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio.
    Infine, l’Art. 4, Comma 1, definisce il periodo temporale di validità del decreto stesso, indicando: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”

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    Modulistica

     

     
 
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Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
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Perugia