Domanda di tirocinio
Le domande necessarie sono 2: una per le aree Medica e Chirurgica, una per l'area di Medicina Generale.
Nella compilazione della prima domanda viene richiesta la stesura di un piano di tirocinio. I 5 CFU/area possono essere svolti in un singolo reparto o in reparti multipli, fino a 5 (1CFU/reparto). Tuttavia, dovendo il tirocinio fornire una preparazione generale, dovranno essere inclusi necessariamente reparti che forniscano una visione d’insieme e non esclusivamente specialistica, quindi nell’area, rispettivamente della Medicina Interna e della Chirurgica Generale. Si dovrà tenere presente che il piano generale di tirocinio di ciascuna area, Medica e Chirurgica, dovrà essere approvato da un Tutor Coordinatore che è un docente universitario, Direttore di Struttura dell’Ospedale, il quale dovrà eseguire una valutazione finale complessiva. Inoltre l’intero percorso deve essere approvato dall’Ordine dei Medici, attraverso un suo rappresentante, nella fase pre-laurea o in sede di laurea.
Possono essere scelte discipline cliniche di qualsiasi anno di corso. Tuttavia, se si scelgono tirocini di discipline di cui si siano già acquisiti i CFU (ad esempio del terzo e quarto anno), i tirocini dovranno comunque essere di nuovo sostenuti e si terminerà il Corso con CFU aggiuntivi rispetto ai normali 360 totali. Nella richiesta di cambio di ordinamento è quindi inserita l’accettazione dell’acquisizione di eventuali CFU aggiuntivi.
Attenzione: per poter svolgere il tirocinio TPVES pre-laurea è necessario il pagamento alcuni contributi, riportati nella sezione "ABILITAZIONE" del sito web del CdL, al seguente percorso: "SEZIONE PERUGIA" > "ABILITAZIONE". Tali contributi sono necessari per ottenere l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo. Alla domanda dovrà essere allegata prova dell’avvenuto pagamento.
Una volta presentato il piano, discusso e approvato da parte del Presidente, è il corso di laurea a fornire alle/agli studentesse/studenti i libretti per la registrazione e la valutazione del TPVES, che sono 3: uno per area.
In seguito al ritiro è necessario inviare una email di certificazione di avvenuto ritiro avente oggetto “Certificazione ritiro libretto” e testo le seguenti caratteristiche: nome, cognome, matricola, indirizzo mail istituzionale (@studenti.unipg.it) e numero di cellulare. L’indirizzo a cui inviare l’email è: cdl-unico.medchir@unipg.it.
Attenzione: se si volesse modificare il piano, è necessario notificarlo al Presidente del Corso, il quale darà eventuale approvazione.
Il tirocinante riporterà nello spazio apposito del libretto le ore e l’attività svolta. La certificazione della frequenza e la valutazione del tirocinante avvengono sotto la diretta responsabilità del Tutor di Reparto, che può essere un docente universitario o un dirigente medico della struttura frequentata dal tirocinante o un medico di Medicina Generale. Il Tutor Responsabile farà, al termine del percorso di area, una sintesi delle valutazioni, che riporterà negli spazi appositi, e certificherà l’idoneità del tirocinante. Una volta registrate tutte le ore e ricevute tutte le relative valutazioni, con tutte le opportune firme e dati richiesti, i libretti-diari vanno consegnati alla Segreteria Didattica prima della seduta di laurea.
E’ caldamente consigliato di consegnarli almeno 5 giorni prima la seduta di laurea.
Gli orari di ricevimento del Presidente sono riportati nell’apposita sezione "CONTATTI" del sito web del CdL, al seguente percorso: "SEZIONE PERUGIA" > "CONTATTI".
Si riporta anche il D.M. 9 maggio 2018, n. 58 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”, pubblicato in GU Serie Generale n.126 del 01-06-2018 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/01/126/sg/pdf), in particolare l’Art. 3 richiamato dal D.L. 17 marzo 2020 di cui sopra: “1. Il tirocinio pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. L’accertamento è effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie più aggiornate ed internazionalmente riconosciute.
2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all’articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall’ordinamento della sede dell’università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.
3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
5. […] Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest’ultimo periodo deve svolgersi presso l’ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l’università e l’Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.
7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.
8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d’idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.”
TPVES durante progetti di mobilità internazionale
E’ possibile svolgere attività di tirocinio valide ai fini del TPVES durante un progetto di mobilità internazionale, inclusi Erasmus per motivi di studio (Erasmus+), Erasmus Traineeship, Accordi Quadro Internazionali e scambi SISM, ma solo se di area clinica (non laboratorio).
Per tali progetti valgono le medesime regole del TPVES in Italia. Per tali progetti valgono le medesime regole del TPVES in Italia. In particolare va ricordato che è necessario aver sostenuto tutti gli esami dei primi quattro anni di corso ed elaborare la domanda di tirocinio pre-laurea.
Il tirocinio può essere effettuato solo per le aree Medica e Chirurgica ed il numero massimo di CFU convalidabili è di 3 CFU per area (dunque 6 CFU totali). E’ necessario individuare una/un tutor, con funzione di Tutor di Reparto, nell’ambito dello staff della sede estera. Questa/o tutor dovrà compilare e trasmettere per e-mail la valutazione del tirocinante sul libretto-diario di tirocinio. Quest’ultimo è diverso da quello italiano, poiché tradotto in lingua inglese e viene fornito direttamente al tutor della sede estera da parte del corso di laura, previa domanda di piano di tirocinio. Resta ferma la necessità di completare il tirocinio in Italia e che la valutazione finale complessiva venga operata da parte del Tutor Coordinatore, che deve essere un docente universitario di Perugia/Terni, Direttore di Struttura Complessa (e non della sede estera).
Il libretto-diario in lingua inglese va allegato al libretto-diario italiano all’atto della consegna alla Segreteria Didattica, all’esaurimento di tutte le attività del TPVES prima della laurea.
Informazioni relative all'attuale pandemia da Sars-Cov-2
»A causa della pandemia da Sars-Cov-2, per poter accedere ai reparti ospedalieri e svolgere il tirocinio è necessario avere la “certificazione verde rafforzata” per vaccinazione controllata dal Presidente del CdS o dal delegato per la sede di Terni. E’ necessario inoltre aver eseguito un tampone antigenico rapido il giorno dell’inizio, a cura propria o del reparto.
Accanto a quanto sopra, a seconda della contingenza, è possibile vengano attivati tirocini con modalità telematica. Per informazioni sul tema, leggere la sezione dedicata.
Tirocinio con modalità telematica
Il tirocinio telematico può sostituire il tirocinio in presenza fisica, sia di natura curricolare e professionalizzante che pratico-valutativo (TPVES). Ciò è possibile fintantoché risulti attivo lo Stato di Emergenza Nazionale, come riportato nel D.M. 12/2020 pubblicato dal MUR, attualmente prorogato fino al 31 marzo 2022. Per poter svolgere il tirocinio telematico è necessario si venga assegnati ad una/un tutor, che propone ed elabora attività telematiche dedicate. Ad essa/o vengono assegnate/i le/gli studentesse/studenti dal corso di laurea.
Il numero di ore che è possibile svolgere in modalità telematica è definito dal corso di laurea in funzione della situazione epidemiologica locale e della conseguente pressione sulle strutture ospedaliere. Inoltre, dato che i percorsi di tirocinio devono essere approvati da un rappresentante dell’Ordine dei Medici, le proporzioni minime del tirocinio in presenza verranno concordate con l’Ordine stesso. Le ore svolte in modalità telematica devono essere registrate nei appositi libretti. E’ necessario che venga indicato il numero di ore svolte (e non la fascia oraria nella quale si è svolta l’attività) secondo le indicazioni stabilite dal tutor, che attribuirà un valore orario alle attività svolte. Dovrà essere indicata anche la data di svolgimento e l’indicazione “tirocinio telematico” con a seguire l’attività eseguita.
Come indicato nel D.M. (del MUR) 9 aprile 2020, n. 12 “Disciplina per modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria” (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-9-aprile-2020-n-12-recante-la-disciplina-per-modalita-alternative-di-svolgimento-dei-tirocini-pratici-necessari-per-abilitare-i-m), all’Art. 1: “1. Gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del d.m. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 445/2001 e dall’art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 58/2018. 3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). 4. Ciascun ateneo, in accordo con l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale. 5. Qualora non sia reperibile per l’ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368. Nell’Art. 3, Comma 1, vengono invece citate le attività di volontariato: “Le eventuali attività di volontariato in supporto emergenziale nell’ambito delle strutture sanitarie, svolte dagli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e dei corsi di laurea in professioni sanitarie, opportunamente certificate, sono valutabili dagli atenei, nell’ambito della propria autonomia didattica, in termini di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio.” Infine, l’Art. 4, Comma 1, definisce il periodo temporale di validità del decreto stesso, indicando: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”
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