Art.1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, che svolge con titolarità e autonomia per le specifiche competenze in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.
Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
Art.5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne effettua la richiesta, in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Art.7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) all’Inquadramento, Valutazione e Bilancio complessivo; all’effettuazione di programmi di Riabilitazione in risposta ai problemi comunicativi – cognitivi – linguistici generali e specifici delle funzioni orali comprendenti la deglutizione, della persona e della collettività. L’attività del Logopedista preventiva, riabilitativa, didattica e di ricerca, consulenziale, è di natura tecnica, relazionale, abilitativa ed educativa, così come specificato dalle competenze previste dalla normativa vigente riguardante l’esercizio professionale, attraverso l’espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
b) nell’attività didattica, in qualità di tutor opera nell’attività di tirocinio degli Studenti logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Laurea di Logopedia;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. – Docenza – Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli Studenti logopedisti, offrendo loro un modello professionale consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico.
3 .- Ricerca scientifica
a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito della disciplina della Logopedia ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido informato, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. – Organizzazione – Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art.9 – Cartella logopedica
1. Il Logopedista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale di cura. La documentazione logopedica è strumento fondamentale per la registrazione dell’esercizio professionale, delle tipologie e metodiche di intervento scelte, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di incontro/confronto con il paziente/cliente/utente e con gli altri professionisti sanitari, nonché di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti, anche al fine di costituire traccia formale del trattamento espletato.
2. Tale documento ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati, assume connotazione giuridica di cartella clinica, con le caratteristiche ed elementi propri di atto pubblico; tale documento deve essere redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.
Art.11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all'infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all'obbligo di tutela del segreto, ai sensi delle disposizioni di legge.
Art.13 – Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. Il logopedista è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e sono regolate secondo la normativa vigente.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.
8. Il logopedista si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’attività professionale, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori può interrompere il trattamento motivando con il paziente la propria scelta. Promuove il ricorso alla consulenza etica anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Art.15 – Rapporti con altri professionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto professionale.
Art.17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione.
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti
Art.19
Le Associazioni Regionali della Federazione Logopedisti Italiani sono tenute a recepire il presente Codice Deontologico, a diffonderne la conoscenza ed a garantirne il rispetto delle norme. L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti ed è sottoposta a vigilanza da parte della Federazione nei termini consentiti dalla normativa vigente. Il Codice Deontologico deve essere conosciuto anche dagli studenti del corso di Laurea frequentanti il tirocinio.
Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Albo che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.